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Il CCNL del comparto Funzioni centrali attualmente vigente ha previsto, all’art. 35, la possibilità di utilizzare fino a 18 ore annuali, fruibili sia su base oraria che giornaliera, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Sono giunte alla UILPA MIUR segnalazioni da parte di diversi dipendenti in merito all’interpretazione della norma suddetta posta in essere da alcuni uffici di codeste Amministrazioni, con particolare riferimento all’ipotesi di assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata inferiore all'intera giornata lavorativa.

Codeste Amministrazioni – in base a quanto appreso - avrebbero applicato ai dipendenti la decurtazione del trattamento economico accessorio nell’ipotesi in cui il dipendente abbia raggiunto, complessivamente, sei ore di permesso a seguito di più occasioni di fruizione dello stesso in modo frazionato, su base oraria (e, quindi, non in un’unica occasione per una intera giornata lavorativa).

 

Si rappresenta, al riguardo, che tale pratica, se effettivamente posta in essere, sarebbe priva di fondamento normativo.

 

L’art.. 35, co. 4, infatti, dispone che "ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa", senza alcun riferimento alla decurtazione del trattamento accessorio.

 

L’art. 35, poi, al comma 6, dispone che "nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia".

 

Ne deriva che, qualora l’Amministrazione dovesse aver effettuato decurtazioni economiche al di fuori della sola ipotesi di fruizione del permesso su base giornaliera, i dipendenti avrebbero diritto ai relativi "recuperi" economici.

Si riporta, in merito, l’orientamento applicativo Aran CFC5 che conferma quanto sopra rappresentato e in cui si palesa, pertanto, l’illegittimità di una interpretazione difforme: TIPOLOGIE ASSENZA

RIF.

RIDUCE MONTE ORE ANNUO?

DECURTA TRATTAMENTO ECONOMICO NEI PRIMI 10 GIORNI?

SI CONTEGGIA AI FINI DEL COMPORTO?

COME SI GIUSTIFICA ASSENZA?

Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata inferiore all'intera giornata lavorativa

Commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15

SI (delle ore per visita o altro comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro)

NO

SI (con le modalità di cui all'art. 35, comma 4)

ATTESTAZIONE PRESENZA