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Ieri, 22 aprile, l’Amministrazione ha pubblicato sulla Intranet una nota che fa seguito alla circolare n. 2 del 17 febbraio 2014, registrata alla Corte dei Conti il 19 marzo, del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce indirizzi applicativi dell’art. 55 septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 4, comma 16 bis, del decreto legge 101 del 31/8/2013, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei pubblici dipendenti.

Nel prendere atto che anche la nota del MIUR si è allineata alla interpretazione, a nostro avviso, restrittiva della norma in questione, riteniamo positivo che si sia provveduto a fornire indicazioni a tutti i nostri Uffici al fine di ottenere, almeno, un comportamento uniforme da parte della dirigenza.

La circolare della Funzione Pubblica afferma che per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici non è più possibile usufruire dell'’assenza per malattia per l’intera giornata lavorativa e che devono essere utilizzati permessi per documentati motivi personali ovvero altri istituti contrattuali simili (come i permessi brevi o la banca delle ore).

Sulla questione continuiamo ad esprimere forti perplessità e non solo perché, ancora una volta, attraverso la norma si modificano istituti regolati dal CCNL quali malattia e permessi retribuiti, ma perché restano non chiare le modalità di applicazione che potranno creare, anche in questo campo un notevole contenzioso:

  • Non tutti i dipendenti pubblici, cui la circolare è riferita, hanno per Contratto Nazionale, per esempio, la stessa   quantità di ore disponibili di permessi retribuiti e questo potrebbe configurare disparità di trattamento nella tutela del diritto alla salute a seconda del comparto contrattuale di appartenenza (basta leggere i CCNL di Stato, Ricerca e Scuola);
  • Non tutte le Amministrazioni, vedi la nostra, hanno contrattualmente istituito la banca delle ore;
  • Nulla si dice sulle situazioni in cui il dipendente abbia esaurito tutte le ore possibili, né sulle visite che, pur effettuate ambulatorialmente, comportino una diminuzione della capacità lavorativa, né sui tempi di attesa presso le strutture sanitarie né sui tempi di percorrenza necessari, soprattutto nelle grandi città metropolitane.

Speravamo che la nota del Dipartimento facesse chiarezza almeno su questi temi e che soprattutto accogliesse la nostra richiesta di non applicare le restrizioni della circolare della Funzione Pubblica in modo retroattivo rispetto alla registrazione della stessa.

Continueremo, insieme alle strutture Nazionali di categoria a sollecitare il Ministro della Funzione Pubblica ad intervenire nel merito.