Fonte:pensionioggi Scritto da Vittorio Spinelli
I cessati dal servizio per motivi diversi dai limiti di età possono esercitare la facoltà di riscatto/computo di periodi o servizi in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
La domanda di riscatto del periodo di studio o servizio presso altri enti va presentata almeno due anni prima della cessazione dal servizio per limiti